I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra.

MISURE DI WELFARE

DIS COLL – Indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi

Breve descrizione
E’ una misura destinata a proteggere da eventi di disoccupazione involontaria i lavoratori in regime di collaborazione coordinata e continuativa (cioè in una condizione mediana tra lavoro subordinato e autonomo)

Ente erogatore (da chi)

Inps

Beneficiari (a chi)

  • Ai lavoratori in regime di collaborazione coordinata e continuativa e che non sono in possesso di partita IVA
  • E’ necessaria l’iscrizione, in via esclusiva, alla Gestione separata dell’Inps
Debbono essere rispettati congiuntamente i seguenti requisiti ulteriori:

  • stato di disoccupazione al momento della richiesta
  • almeno 3 mesi di contribuzione tra il 1° gennaio dell’anno precedente all’evento di disoccupazione e l’evento di disoccupazione stesso

Ammontare del beneficio (quanto)

  • L’ammontare del trattamento dipende dal livello retributivo maturato dal lavoratore nell’anno in cui si è verificata la disoccupazione e nell’anno precedente
  • La retribuzione media viene calcolata dividendo i redditi percepiti dal collaboratore per il numero dei mesi in cui risulta la contribuzione
  • L’ammontare del trattamento è pari al 75% della retribuzione media con un tetto massimo di 1300 euro mensili (per retribuzioni superiori a 1195 euro all’importo si aggiunge solo il 25% del differenziale tra la retribuzione percepita e l’importo di 1195 euro)
A partire dal quarto mese di fruizione l’importo della DIS-COLL si riduce del 3% ogni mese

Durata (per quanto tempo)

Il beneficio ha durata pari alla metà dei contributi mensili versati fino all’anno precedente in cui si è verificata la disoccupazione. La durata del trattamento non può comunque superare il limite di 6 mesi.

Il beneficiario della DIS-COLL (similmente al beneficiario della NASPI) è vincolato ad alcuni obblighi che ne condizionano la fruizione. La legge prevede sanzioni e decurtazioni in caso di mancata presentazione ai centri per l’Impiego o in caso di mancata accettazione di una offerta di lavoro congrua.

Il beneficiario decade dalla prestazione quando:

  • reperisce un’occupazione che comporta la perdita dello stato di disoccupazione
  • inizia un’attività di lavoro autonomo o subordinato senza effettuare le comunicazioni previste
  • matura i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato
  • viola le regole relative alle iniziative lavorative e ai percorsi di riqualificazione (in caso di mancanze meno gravi è prevista solo una decurtazione)

Come accedere (come fare)

La domanda va presentata esclusivamente on line all'Inps entro 68 giorni dalla perdita del lavoro.

La domanda può essere presentata personalmente munendosi di un codice PIN , oppure tramite Enti di Patronato (che dispongono di sevizi telematici appositi)

Moduli per la domanda

Competenza

Statale
 

Commonfare.net è per le persone, con le persone e delle persone.

Vuoi aderire? Avrai bisogno solo di un indirizzo email e non lo useremo mai per altri scopi.

0 Commenti

Non ci sono commenti