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MISURE DI WELFARE

Indennità di maternità o paternità (congedo obbligatorio)


Breve descrizione
E’ una prestazione in denaro destinata a sostenere i redditi delle madri (e in certi casi dei padri) nel corso della gravidanza e dopo la nascita di un figlio. Si definisce indennità di maternità la prestazione rivolta alle madri che  svolgono un’attività lavorativa. Negli altri casi si ha diritto a una prestazione diversa, chiamata assegno di maternità.


Ente erogatore (da chi)

Di regola dal datore di lavoro che si sostituisce all’Inps. In alcuni casi l’erogazione viene effettuata direttamente dall’Inps.

Beneficiari (a chi)

Si distingue tra un periodo di congedo obbligatorio, che consiste nel divieto di impiegare al lavoro le donne nei due mesi antecedenti e nei tre mesi successivi al parto, e un periodo di congedo facoltativo nei primi anni di vita del bambino. Il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro può essere modulato in modo flessibile secondo le esigenze, oppure può essere anticipato rispetto alla data presunta del parto in caso di occupazioni gravose.

I trattamenti previsti sono riconosciuti anche ai padri quando essi siano costretti o abbiano motivo di sostituirsi alla madre (in caso di morte o grave infermità di questa, ovvero di abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre).

Per ottenere l'indennità di maternità le lavoratrici dipendenti devono avere un rapporto di lavoro in corso con diritto a retribuzione. Non sono richiesti requisiti minimi di assicurazione, salvo che per:

  • le lavoratrici domestiche, per la quali debbono risultare versati 52 contributi settimanali nel biennio che precede l’astensione o almeno 26 contributi settimanali nell'anno precedente;
  • le lavoratrici agricole devono aver effettuato minimo 51 giornate di lavoro nell'anno precedente il periodo di assenza obbligatoria oppure nell’arco dello stesso anno in cui inizia la sospensione.
L’indennità spetta anche alle lavoratrici disoccupate, sospese o assenti dal lavoro da meno di 60 giorni dall’inizio del congedo obbligatorio. Spetta infine alle gestanti e alle madri disoccupate da oltre 60 giorni che siano titolari di indennità di disoccupazione.

Per le lavoratrici para-subordinate (iscritte alla Gestione separata dell’Inps) è necessario avere almeno tre mesi di contributi nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo. Le lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre,  imprenditrici agricole professionali iscritte alle speciali gestioni Inps relative alla attività svolta) devono risultare iscritte prima dell'inizio del congedo e devono essere in regola con il pagamento dei contributi.

Le lavoratrici autonome iscritte a Casse previdenziali diverse dall’Inps seguono il regime speciale di volta in volta previsto.

Ammontare del beneficio (quanto)

  • Per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrice iscritte alla gestione separata l'indennità per astensione obbligatoria è pari all'80% della retribuzione media giornaliera
  • Per le lavoratrici autonome la misura dell'indennità è pari all'80% delle retribuzioni 'convenzionali' stabilite anno per anno dalla legge
  • L'indennità di maternità è pagata in genere dal datore di lavoro, il quale viene poi rimborsato dall'Inps tramite il conguaglio dei contributi. Il pagamento è invece effettuato direttamente dall’Inps in casi quali: lavoro domestico,  lavoro stagionale, lavoro agricolo a tempo determinato, lavoratrici dello spettacolo saltuarie, lavoratrici disoccupate, autonome, para-subordinate.
Durata (per quanto tempo)

  • L'indennità di maternità per astensione obbligatoria spetta per un periodo massimo di cinque mesi
  • L'indennità spetta anche in caso di adozione o di affidamento di un bambino  minore di 6 anni; in caso di affidamento non pre-adottivo la lavoratrice può beneficiare dell'indennità per un periodo di tre mesi

Come accedere (come fare)

La domanda di astensione obbligatoria va presentata all'Inps e al datore di lavoro.

Le lavoratrici disoccupate, autonome o para subordinate la presentano solo all’Inps  in via telematica o con l’assistenza dei Patronati.

Di regola la richiesta va presentata prima dell’inizio del congedo. Le lavoratrici autonome presentano invece la domanda a parto avvenuto.

Moduli per la domanda

Competenza

Statale

Riferimento normativo

D.Lgs 26 marzo 2001 n. 151, intitolato “Testo unico delle disposizioni legislative a tutela e sostegno della maternità e della paternità”.

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