Breve descrizione
E’ una misura sperimentale destinata a sostenere i genitori di bambini nati o adottati tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018.
Ente erogatore (da chi)
Inps.
E’ una misura sperimentale destinata a sostenere i genitori di bambini nati o adottati tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018.
Ente erogatore (da chi)
Inps.
Beneficiari (a chi)
L'assegno può essere richiesto da:
- cittadini italiani
- cittadini comunitari
- cittadini extracomunitari in possesso di un titolo di soggiorno permanente o concesso per motivi di protezione internazionale
Al fine della concessione dell’assegno è necessario che il nucleo familiare risulti in possesso di risorse economiche non superiori a a 25.000 euro annui ISEE. In presenza di un ISEE inferiore a 7.000 euro annui l’ammontare del beneficio viene raddoppiato.
Vi è obbligo di convivenza con il figlio per il quale il beneficio viene concesso.
Per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno ordinario è controverso il diritto a questa prestazione. Molti Comuni li escludono dal suo godimento, ma la giurisprudenza è orientata in senso positivo.
Per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno ordinario è controverso il diritto a questa prestazione. Molti Comuni li escludono dal suo godimento, ma la giurisprudenza è orientata in senso positivo.
Ammontare del beneficio (quanto)
L'assegno di natalità ammonta a 80 euro mensili per 12 mensilità. Se il nucleo ha un ISEE inferiore a 7.000 euro l’assegno è di 160 euro mensili. Le some indicate si riferiscono a ciascun figlio.
Durata (per quanto tempo)
Il beneficio dura tre anni. Decorre dalla nascita del figlio o dal suo ingresso nella famiglia adottiva.
Come accedere (come fare)
- La domanda va presentata al all’Inps, in via esclusiva ente telematica, entro 90 giorni dalla nascita del figlio o dal suo ingresso nella famiglia adottiva.
- La domanda può essere presentata personalmente munendosi di un codice PIN , oppure tramite Enti di Patronato (che dispongono di sevizi telematici appositi)
Moduli per la domanda
Competenza
Statale
Riferimento normativo
Art. 1, commi da 125 a 129 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Art. 1, commi 248 e 249, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.