Breve descrizione
Al termine del periodo di astensione obbligatoria (di regola da quando il bambino ha compiuto 3 mesi) i genitori possono fruire di ulteriori periodi di astensione dal lavoro. In tali periodi i genitori ricevono un indennizzo in luogo della retribuzione ordinaria.
Ente erogatore (da chi)
Al termine del periodo di astensione obbligatoria (di regola da quando il bambino ha compiuto 3 mesi) i genitori possono fruire di ulteriori periodi di astensione dal lavoro. In tali periodi i genitori ricevono un indennizzo in luogo della retribuzione ordinaria.
Ente erogatore (da chi)
Di regola dal datore di lavoro che si sostituisce all’Inps. In alcuni casi l’erogazione viene effettuata direttamente dall’Inps
Beneficiari (a chi)
Il congedo facoltativo può essere fruito dai genitori naturali (sia dalla madre che dal padre) per un nei primi anni di vita del bambino. Il periodo di congedo ammesso e l’entità dell’indennizzo variano a seconda che i genitori siano lavoratori dipendenti o para-subordinati. In caso di lavoro autonomo il diritto al congedo spessa solo alla madre e non anche al padre.
Ammontare del beneficio (quanto)
- Per i lavoratori dipendenti e per quelli iscritti alla gestione separata l'indennità per astensione obbligatoria è pari al 30% della retribuzione media giornaliera per i giorni di astensione obbligatoria
- Per le lavoratrici autonome la misura dell'indennità è pari al 30% delle retribuzioni 'convenzionali' stabilite anno per anno dalla legge
- A partire dal 2012 è stata istituita in via sperimentale la possibilità di fruire, in alternativa al congedo facoltativo, e per un periodo di 11 mesi, di un voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting o per l’accesso a servizi per l’infanzia accreditati (asili nido)
Durata (per quanto tempo)
La durata del periodo indennizzabile varia in funzione della tipologia di lavoro svolta (dipendente, parasubordinato, autonomo) e in parte dal livello dei redditi posseduti.
Come accedere (come fare)
La domanda di astensione obbligatoria va presentata all'Inps e al datore di lavoro in via telematica o tramite il patronato.
Moduli per la domanda
Competenza
Statale