Breve descrizione
Per le madri inoccupate o che non hanno i requisiti per accedere alle altre misure a sostegno della maternità si applica questa disciplina.
Ente erogatore (da chi)
Per le madri inoccupate o che non hanno i requisiti per accedere alle altre misure a sostegno della maternità si applica questa disciplina.
Ente erogatore (da chi)
La gestione della misura compete al Comune di residenza ma l’erogazione è effettuata dall’Inps
Beneficiari (a chi)
Alle madri che non siano in possesso dei requisiti (lavorativi e contributivi) per accedere all’indennità di maternità, oppure che beneficino di un trattamento inferiore rispetto all’importo dell’assegno.
La richiesta può essere presentata:
- dalle cittadine italiane, comunitarie ed extracomunitarie solo se in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo, ovvero se titolari dello status di rifugiate politiche.
- Il reddito familiare deve essere inferiore a una soglia ISEE predeterminata, che per l’anno 2016 è pari ed € 16.954,95 per una famiglia di tre componenti.
Ammontare del beneficio (quanto)
La domanda può essere presentata per ciascun figlio nato (oppure adottato o affidato) entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia. L’assegno ammonta ad euro 338,89 per 5 mensilità per un importo totale per l’anno 2016 pari a € 1.694,95
Durata (per quanto tempo)
In un’unica soluzione.
Come accedere (come fare)
Presso il Comune di residenza.
Per la compilazione del modello di domanda, della dichiarazione ISEE è bene rivolgersi a un CAAF.
Moduli per la domanda
I Comuni mettono generalmente a disposizione la modulistica necessaria
Competenza
Statale. L’Inps eroga la prestazione dopo la concessione e la trasmissione dei dati da parte del Comune di residenza.
Riferimento normativo
Art. 74 D.Lgs 26 marzo 2001 n. 151, intitolato “Testo unico delle disposizioni legislative a tutela e sostegno della maternità e della paternità”.